

PASSAPORTO
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Si prega di fare attenzione alle seguenti indicazioni:
- La richiesta e/o sollecito di un passaporto è consentita solo previo turno Prenot@mi
- Il connazionale può fissare un appuntamento solo ed esclusivamente se risiede nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio Consolare Onorario a Ushuaia (Terra del Fuoco) ed è iscritto iscritto alla A.I.R.E del Consolato Generale a Bahia Blanca. In alternativa, la richiesta può essere presentata anche presso il Consolato Generale di Bahia Blanca.
- Chi non fosse in possesso di altra cittadinanza oltre alla italiana o cittadina/o maggiore di 75 anni, potrà accedere a un turno urgente senza prenotazione scrivendo a: ushuaia.onorario@esteri.it
- L’accoglimento della richiesta di un passaporto presso l’Ufficio Consolare Onorario è un servizio che, in ogni caso, non dà automaticamente diritto al rilascio del passaporto. Il passaporto non verrà rilasciato a vista ma inviato dal Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca successivamente, al proprio domicilio o luogo dichiarato.
- E’ obbligatorio attualizzare nel Fast-It qualsiasi cambio dei suoi dati anagrafici (es.: cambio di domicilio) o di stato civile prima di poter accedere alla richiesta di un passaporto.


REQUISITI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
Il Consolato Generale si riserva la facolta’ di richiedere, dopo aver esaminato il fascicolo, qualsiasi altra documentazione che possa essere considerata necessaria.
IL PASSAPORTO NON VERRA’ RILASCIATO SE LA DOCUMENTAZIONE RISULTASSE INCOMPLETA
CITTADINI NATI IN ITALIA e NATI ALL’ESTERO
• Ultimo passaporto italiano (nel caso di esserne in possesso) e D.N.I. -originale e fotocopia- con residenza aggiornata;
• D.N.I. -originale e fotocopia- per stranieri con residenza aggiornata o in mancanza di esso, il certificato della “Cámara Nacional Electoral” argentina (25 de Mayo 245 – 1002 Buenos Aires) dove si possa verificare che non e’ un cittadino argentino naturalizzato.
RICHIEDENTI CON FIGLI MINORI DI 18 ANNI
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 69 del 13/06/2023, art. 3 comma B della Legge 1185/1967, che regola l’emissione del passaporto, i genitori con figli minori che presentino istanza per il rilascio del passaporto dopo il 14/06/2023 non sono più’ obbligati a presentare l’assenso dell’altro genitore, e’ solamente necessario autocertifichi che non e’ oggetto di nessuna disposizione che proibisca il rilascio del suo passaporto. L’Articolo 3-bis della Legge 1185/1967 indica che, nel caso ci fossero rischi concreti motivati per la fuga all’estero del richiedente -padre di figli minori- e che a causa di ciò’ non compiesse i suoi obblighi per i suoi figli, l’altro genitore potrà richiedere una misura restrittiva in modo che il documento non venga emesso. La misura in questione potrà essere presentata davanti al Giudice competente nel Tribunale Ordinario nella quale il minore abbia la sua residenza abituale, o se il minore e’ residente all’estero, il tribunale che ha giurisdizione per il Comune dove il minore e’ iscritto all’AIRE.
Nel caso di morte di uno dei due genitori, dovrà essere presentato l’atto di morte.
RICHIEDENTI MINORI DI 18 ANNI
Con l’entrata in vigore dei nuovi passaporti (con impronta digitale) non e’ più possibile inserire nel passaporto di uno dei due genitori i figli minori, per cui si dovrà fare richiesta di un passaporto personale.
Le validità dello stesso sono le seguenti:
Validità di 3 anni per i minori da 0 a 3 anni;
Validità di 5 anni per i minori da 3 a 18 anni;.
E’ SEMPRE NECESSARIA la presenza del minore per cui si fa richiesta di passaporto e la autorizzazione espressa (atto di assenso) di ambo i genitori.
La legge italiana richiede infatti l’assenso di entrambi i genitori nel caso in cui il passaporto sia richiesto per un minore.
I cittadini dell’Unione Europea possono manifestare l’assenso compilando e firmando l’apposito modulo (https://consbahiablanca.esteri.it/wp-content/uploads/2023/10/2.-Atto-di-assenso-UE-COMPLETO.pdf), allegando inoltre copia di un documento rilasciato da un Paese dell’Unione Europea con la firma del dichiarante visibile.
COSTO DEL PASSAPORTO E COME PAGARLO
El importe a pagar por el pasaporte será comunicado por la Oficina de Pasaportes del Consolato Generale d’Italia una vez que hayan recibido su documentación.
E’ severamente proibito pagare qualsiasi importo nei nostri Uffici o negli Uffici Consolari di qualsiasi grado.
ATTENZIONE: Il pagamento dell’importo stabilito non da’ diritto all’emissione del passaporto, la cui emissione e’ subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
MINORI DI 14 ANNI CHE NON VIAGGIANO CON I GENITORI
I titolari di passaporto minori di 14 anni non possono viaggiare soli, ma devono essere accompagnati dai genitori o da un accompagnate. Per questo motivo, nei passaporti dei minori di 14 anni devono obbligatoriamente essere inseriti nome, cognome, luogo e data di nascita di ambedue i genitori e del tutore.
Per gli accompagnanti autorizzati non e’ previsto l’inserimento dei dati nel passaporto, ma si deve presentare in Consolato una dichiarazione firmata da ambedue i genitori, dove sia presente il nome della persona/Ente/Istituzione o della compagnia aerea alla quale il minore e’ affidato.
GENERALE
E’ obbligatorio informare il Consolato di qualsiasi cambio dei suoi dati e/o dati dei richiedenti, es.: cambio di domicilio anagrafico o di stato civile e attualizzarli (mezzo Fast It) prima di poter accedere alla richiesta di un passaporto.

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